Il 5 agosto 2026, Banca d’Italia ha pubblicato gli Orientamenti di Vigilanza sul comportamento degli intermediari nell’offerta del “conto di base”, richiamando banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento alla necessità di garantirne l’effettiva accessibilità.
Il conto di base, introdotto nel TUB in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (PAD), consente di accedere ai principali servizi di pagamento a fronte di un canone annuale onnicomprensivo ed è gratuito per determinate fasce di clientela economicamente più vulnerabili.
La normativa riconosce ai consumatori legalmente soggiornanti nell’UE un vero e proprio diritto all’apertura del conto, fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Le analisi svolte in ambito di vigilanza hanno tuttavia evidenziato diverse criticità nell’effettivo accesso al prodotto: dalla mancata presenza del conto di base nel catalogo dell’intermediario alla scarsa conoscenza da parte del personale, fino a resistenze ingiustificate nei confronti di clienti vulnerabili, non residenti o in possesso di documentazione diversa da quella ordinariamente gestita.
Conto di base e Banca d’Italia: gli interventi richiesti agli intermediari
Banca d’Italia chiede pertanto agli intermediari di intervenire su quattro principali ambiti:
- normativa interna, chiarendo i destinatari del prodotto ed evitando automatismi o valutazioni generiche che possano determinare il rifiuto dell’apertura;
- processi e procedure, adeguando anche i sistemi informatici e assicurando una gestione strutturata dei casi di mancata apertura, delle rinunce e delle doglianze;
- modalità di offerta, garantendo adeguata visibilità al conto di base e specifica formazione del personale, con particolare attenzione alla clientela vulnerabile;
- controlli, attraverso verifiche periodiche sulla correttezza dei comportamenti della rete, sull’adeguatezza delle procedure e sul rispetto della disciplina.
Particolare attenzione è dedicata all’antiriciclaggio: l’eventuale rischio deve essere valutato caso per caso e in modo proporzionato, senza rifiuti automatici fondati esclusivamente sull’appartenenza del cliente a categorie considerate generalmente più rischiose.
Controlli e scadenze per Compliance e Internal Audit
Gli Orientamenti prevedono che, entro il 30 novembre 2026, Compliance e Internal Audit dovranno verificare la piena coerenza degli assetti, delle procedure e delle prassi adottate. Gli esiti dovranno confluire in una relazione interna approvata dal Consiglio di Amministrazione, con l’indicazione delle eventuali carenze e delle conseguenti azioni correttive.
Eventuali criticità ancora presenti alla scadenza dovranno essere comunicate alla Banca d’Italia, accompagnate da un piano di rimedio.
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