Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, l’ordinamento giuridico italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226, introducendo una disciplina organica in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea e rafforzando in modo significativo il sistema sanzionatorio, tanto sul piano penale quanto su quello della responsabilità amministrativa degli enti.
Il decreto segna un passaggio di rilievo: la violazione delle misure restrittive – adottate dall’Unione europea nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) ai sensi degli articoli 29 TUE e 215 TFUE – non è più affidata prevalentemente a strumenti amministrativi o settoriali, ma viene stabilmente ricondotta nell’alveo del diritto penale, in linea con la scelta europea di far rientrare tali condotte in una sfera di criminalità.
L’inserimento nel Codice penale: una scelta di sistema
Tra le principali novità del decreto spicca l’introduzione, nel Libro II del Codice penale, di un nuovo Capo I-bis del Titolo I, dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea” (articoli 275-bis – 275-decies c.p.).
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la scelta di collocare le nuove fattispecie nel Codice penale si fonda sulla natura degli interessi tutelati: le misure restrittive dell’Unione europea perseguono obiettivi di rilevanza pubblica, coerenti con i principi costituzionali e con le finalità proprie della legge penale. Esse non sono più strumenti eccezionali o temporanei, ma componenti stabili dell’ordinamento. L’inserimento nel Codice penale attribuisce a tali norme una posizione di particolare rilievo e solidità sistemica, difficilmente conseguibile attraverso fonti speciali o regolamenti.
Le nuove fattispecie penali
Il decreto introduce un catalogo articolato di fattispecie incriminatrici, che coprono l’intero spettro delle possibili violazioni delle misure restrittive UE. In particolare:
- l’art. 275-bis c.p. – “Violazione delle misure restrittive dell’Unione” punisce la violazione diretta o elusiva delle misure restrittive (congelamento di fondi, divieti di operazioni economiche e finanziarie, scambi di beni e servizi, anche intangibili);
- l’art. 275-ter c.p. – “Violazioni di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione” sanziona l’omissione degli obblighi informativi relativi a fondi e risorse economiche riconducibili a soggetti designati;
- l’art. 275-quater c.p. – “Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività” riguarda la violazione delle condizioni delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- l’art. 275-quinquies c.p. – “Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione” estende la punibilità alle ipotesi di colpa grave, con riferimento in particolare a beni militari e prodotti a duplice uso.
Il legislatore ha introdotto soglie di rilevanza penale (pari a 10.000 euro), al di sotto delle quali la condotta resta confinata nell’illecito amministrativo, prevedendo tuttavia criteri anti-elusivi fondati sull’unitarietà del disegno economico. Completano il quadro aggravanti specifiche, attenuanti per ravvedimento operoso, la confisca obbligatoria, la pubblicazione della sentenza e, in alcuni casi, la giurisdizione universale del giudice italiano.
Gli effetti sul D.lgs. n. 231/2001
Di particolare importanza sono le modifiche apportate al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che segnano un deciso rafforzamento della responsabilità degli enti per le violazioni delle misure restrittive UE.
È stata prevista l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.2, dedicato alle sanzioni amministrative a carico dell’ente per i reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea. La legge mira a colpire duramente gli enti che violano le misure restrittive, sia sul piano economico che su quello operativo, con una risposta proporzionata alla gravità e alla recidiva delle condotte illecite. Obiettivo: rendere centrale il ruolo dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e dei presidi di compliance con riferimento all’ambito delle sanzioni internazionali.
Un nuovo assetto di coordinamento e prevenzione
Il decreto rafforza infine i meccanismi di coordinamento investigativo, attribuendo un ruolo fondamentale al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e amplia le tutele in materia di whistleblowing, estendendole alle segnalazioni relative alle violazioni delle misure restrittive UE.
In conclusione
Nel complesso, il D.lgs. n. 211/2025 segna un deciso cambio di passo: la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea entra a pieno titolo nel diritto penale “di sistema” e diventa un terreno centrale anche per la responsabilità degli enti, imponendo a imprese e operatori economici un rafforzamento sostanziale dei presidi di controllo, governance e cultura della conformità. Un passaggio che conferma come la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione non siano più ambiti lontani dall’operatività quotidiana delle organizzazioni, ma fattori direttamente incidenti sulle loro responsabilità giuridiche.
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Natalia Banchelli
Head of SME in TABILIA