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Cartelli con scritte bio, green ed eco appesi con mollette su sfondo naturale, simbolo di sostenibilità. Decreto legislativo 30/2026

Greenwashing e tutela del consumatore: cosa cambia con il Decreto legislativo 30 del 2026

Greenwashing e tutela del consumatore: cosa cambia con il Decreto legislativo 30 del 2026

Cartelli con scritte bio, green ed eco appesi con mollette su sfondo naturale, simbolo di sostenibilità. Decreto legislativo 30/2026

Greenwashing e tutela del consumatore: cosa cambia con il Decreto legislativo 30 del 2026

Cartelli con scritte bio, green ed eco appesi con mollette su sfondo naturale, simbolo di sostenibilità. Decreto legislativo 30/2026

Negli ultimi anni, parole come greensostenibileeco-friendly sono entrate nel linguaggio quotidiano. Ma quante volte queste espressioni corrispondono davvero a pratiche concrete e verificabili?

È proprio da questa esigenza di chiarezza che nasce il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, con cui l’Italia dà attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825. Il provvedimento introduce un cambiamento significativo: non si limita a promuovere la sostenibilità, ma interviene per renderla trasparente, misurabile e verificabile, rafforzando allo stesso tempo la tutela del consumatore.

L’obiettivo è triplice. Da un lato, si vuole rendere il consumatore più consapevole e quindi protagonista della transizione ecologica. Dall’altro, si punta a contrastare in modo più incisivo le pratiche commerciali sleali, soprattutto quelle legate al cosiddetto greenwashing. Infine, viene rafforzata la qualità delle informazioni fornite prima dell’acquisto, intervenendo direttamente sul Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005).

Un nuovo linguaggio per evitare ambiguità

Uno dei primi interventi riguarda le definizioni. Il decreto introduce e chiarisce una serie di concetti indispensabili per interpretare correttamente le comunicazioni ambientali.

Ad esempio, viene definita l’asserzione ambientale, cioè qualsiasi messaggio che suggerisca che un prodotto o un’impresa abbia un impatto positivo – o anche solo meno negativo – sull’ambiente. Pensiamo a espressioni come “prodotto eco-friendly” o “a basso impatto ambientale”: rientrano tutte in questa categoria.

Accanto a questa, compare anche la nozione di asserzione ambientale generica, cioè quelle affermazioni vaghe e non specifiche, come “100% green”, che proprio per la loro genericità rischiano di essere fuorvianti.

Il decreto introduce poi il concetto di etichetta di sostenibilità, ossia i marchi – spesso volontari – che segnalano determinate caratteristiche ambientali o sociali. Tuttavia, per essere affidabili, queste etichette devono basarsi su un vero e proprio sistema di certificazione, cioè su criteri verificabili e controlli indipendenti.

Viene inoltre chiarito cosa si intende per eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, ossia un livello elevato e dimostrabile di performance ambientale, generalmente certificato da standard ufficiali.

Infine, due concetti destinati ad avere un impatto concreto sulle scelte dei consumatori: la durabilità, cioè la capacità di un prodotto di funzionare nel tempo, e l’indice di riparabilità, che misura quanto sia facile ripararlo. Un elettrodomestico progettato per durare dieci anni o uno smartphone con batteria facilmente sostituibile diventano esempi concreti di questi principi.

Greenwashing: meno slogan, più responsabilità

Di grande importanza è il rafforzamento delle norme contro le pratiche ingannevoli. Le modifiche agli articoli 21, 22 e 23 del Codice del Consumo ampliano in modo significativo l’ambito di tutela.

Da oggi, il consumatore non deve essere indotto in errore non solo sulle caratteristiche tecniche o economiche di un prodotto, ma anche su quelle ambientali e sociali. Questo significa, ad esempio, che affermazioni relative al rispetto dei diritti umani, alle condizioni di lavoro, alla parità di genere o all’impegno sociale diventano elementi rilevanti ai fini della correttezza commerciale.

Allo stesso modo, rientrano tra le informazioni sensibili anche gli aspetti legati alla circolarità, come la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità di un prodotto. Dichiarare che un bene è “riciclabile” o “durevole” senza basi concrete può quindi configurare una pratica ingannevole.

Il decreto introduce poi nuove tipologie di comportamenti che, se idonei a influenzare le scelte del consumatore, possono essere considerati ingannevoli. È il caso delle promesse ambientali future: dichiarare, ad esempio, di voler diventare “carbon neutral entro il 2030” non è più sufficiente se non esiste un piano chiaro, con obiettivi misurabili e verifiche indipendenti. Allo stesso modo, viene considerato scorretto presentare come vantaggi per il consumatore elementi che in realtà non derivano dal prodotto, come iniziative ambientali generiche dell’azienda non collegate a ciò che si sta acquistando.

Anche le omissioni diventano centrali. Quando si confrontano prodotti sulla base delle loro caratteristiche ambientali o sociali, è necessario indicare in modo trasparente il metodo di confronto, i prodotti considerati, i fornitori coinvolti e le modalità di aggiornamento delle informazioni. Un claim come “30% più sostenibile” non può più restare senza spiegazioni.

Le pratiche sempre vietate: una lista più ampia

Il decreto amplia inoltre la cosiddetta “lista nera” delle pratiche commerciali sempre vietate, introducendo nuove fattispecie legate al greenwashing e all’obsolescenza.

Diventa, ad esempio, vietato esibire un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione o che non sia riconosciuta da un’autorità pubblica. Allo stesso modo, non è più consentito utilizzare espressioni generiche come “ecologico” o “amico dell’ambiente” senza poter dimostrare un livello elevato di prestazioni ambientali.

Particolarmente rilevante è anche il divieto di generalizzare: non si può più presentare un prodotto come sostenibile nel suo complesso se in realtà solo una componente lo è. Pensiamo a un capo di abbigliamento pubblicizzato come “green” solo perché contiene una piccola percentuale di materiale riciclato.

Un altro punto cruciale riguarda le dichiarazioni sull’impatto ambientale: non sarà più possibile affermare che un prodotto ha un impatto neutro o positivo basandosi esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni, come la piantumazione di alberi.

Infine, grande attenzione è dedicata ai prodotti digitali. È vietato non informare il consumatore se un aggiornamento software può peggiorare le prestazioni del dispositivo, così come è vietato dichiarare un bene riparabile quando in realtà non lo è.

Durabilità e riparabilità: contro l’obsolescenza

Il decreto affronta in modo diretto anche il tema dell’obsolescenza precoce. Non sarà più possibile indurre il consumatore a sostituire componenti – come cartucce o filtri – prima del necessario, né nascondere caratteristiche progettuali che limitano la vita utile del prodotto.

Allo stesso tempo, la riparabilità diventa un elemento centrale. Non basta dichiarare che un prodotto è riparabile: occorre che lo sia realmente. Un dispositivo con componenti incollati e non sostituibili, ad esempio, non può essere presentato come facilmente riparabile.

Più informazioni prima dell’acquisto

Uno degli aspetti più innovativi riguarda gli obblighi informativi precontrattuali. Prima di concludere un acquisto – sia online sia in negozio – il consumatore deve ricevere una serie di informazioni chiare e standardizzate.

Deve essere sempre ricordata l’esistenza della garanzia legale di conformità, della durata minima di due anni. Se il produttore offre una garanzia commerciale di durabilità superiore, questa deve essere comunicata esplicitamente, ad esempio con indicazioni come “garanzia 5 anni inclusa”.

Per i prodotti con componenti digitali, è inoltre necessario indicare per quanto tempo saranno garantiti gli aggiornamenti software. E per quanto riguarda la riparabilità, il consumatore deve poter conoscere, quando disponibile, l’indice di riparabilità oppure informazioni dettagliate sui pezzi di ricambio: disponibilità, costi, modalità di ordine e eventuali limitazioni.

Strumenti europei per confrontare i prodotti

Per rendere queste informazioni davvero utili, il decreto introduce strumenti standardizzati a livello europeo. Si tratta dell’avviso armonizzato, che ricorda in modo chiaro la garanzia legale, e dell’etichetta armonizzata di durabilità, utilizzata quando un prodotto offre una garanzia superiore ai due anni.

Questi strumenti, disciplinati dal Regolamento (UE) 2025/1960, hanno l’obiettivo di rendere i prodotti più facilmente confrontabili, anche a colpo d’occhio.

Anche la consegna diventa sostenibile

Un aspetto meno evidente ma significativo riguarda le modalità di consegna. Nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali, il consumatore deve essere informato anche sulla disponibilità di opzioni di consegna più sostenibili, come l’uso di veicoli elettrici, biciclette o la possibilità di raggruppare le spedizioni.

Quando troveranno applicazione le nuove regole

Il decreto è stato emanato il 20 febbraio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, ma le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dal 27 settembre 2026.

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Ritratto professionale di Natalia Banchelli, autrice dell’articolo
Natalia Banchelli
Head of SME in TABILIA

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