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Diritto all’oblio oncologico: IVASS aggiorna le regole sulla distribuzione assicurativa

Diritto all’oblio oncologico: IVASS aggiorna le regole sulla distribuzione assicurativa

Diritto all’oblio oncologico: IVASS aggiorna le regole sulla distribuzione assicurativa

Il Provvedimento IVASS n. 169/2026 dà attuazione operativa alla Legge n. 193/2024, rafforzando la tutela contro le discriminazioni nel settore assicurativo.

Introduzione

Con il Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026, l’IVASS interviene sui Regolamenti n. 40 e 41 del 2018, aggiornando la disciplina della distribuzione assicurativa e dell’informativa precontrattuale per dare concreta attuazione ai principi in materia di diritto all’oblio oncologico introdotti dalla Legge n. 193 del 2024.

L’intervento segna un passaggio rilevante nel percorso di integrazione tra tutela della persona, compliance normativa e prassi operative del settore assicurativo.


Il diritto all’oblio oncologico IVASS: il principio

La normativa primaria ha definito un principio chiaro: decorso un determinato periodo dalla conclusione del trattamento attivo della malattia oncologica e in assenza di recidive o ricadute, le imprese di assicurazione e i distributori non possono richiedere informazioni sullo stato di salute oncologico pregresso del cliente, né in fase di stipula né in sede di rinnovo dei contratti assicurativi.

L’obiettivo è prevenire discriminazioni e garantire un accesso paritario ai prodotti assicurativi.


Utilizzo e rilevanza delle informazioni sanitarie pregresse

La Legge n. 193/2024 stabilisce inoltre che:

  • il diritto all’oblio oncologico deve essere espressamente richiamato nei moduli e formulari utilizzati nei rapporti con la clientela;
  • eventuali informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, se acquisite in passato, non possono incidere sulla valutazione del rischio o sulla solvibilità del contraente, una volta maturati i presupposti per l’esercizio del diritto.

Il ruolo dell’IVASS e l’adeguamento regolamentare

Il Provvedimento IVASS si inserisce nel perimetro della delega prevista dall’articolo 2, comma 7, della Legge n. 193/2024, che attribuisce all’Autorità – sentito il Garante per la protezione dei dati personali – il compito di definire le modalità applicative del diritto all’oblio oncologico.

Poiché gli obblighi di informativa precontrattuale e in corso di contratto sono già disciplinati dall’IVASS in attuazione degli articoli 120 e 185 del Codice delle assicurazioni private, l’Autorità ha scelto di intervenire direttamente sui Regolamenti n. 40 e 41/2018, assicurando il necessario coordinamento normativo.


Le principali novità operative per garantire il diritto all’oblio oncologico

Dal punto di vista applicativo, il Provvedimento dell’IVASS introduce riferimenti espliciti al diritto all’oblio oncologico all’interno della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, disciplinando in particolare:

  • le modalità di informativa da rendere al cliente;
  • il divieto di acquisizione e utilizzo delle informazioni sanitarie oncologiche pregresse;
  • il raccordo con la disciplina civilistica in materia di dichiarazioni reticenti;
  • l’aggiornamento dei Moduli Unici Precontrattuali (MUP) e dei Documenti Informativi Precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi), con modifiche anche agli allegati regolamentari.

Conclusioni

L’intervento dell’IVASS consolida l’inserimento del diritto all’oblio oncologico nei processi informativi e distributivi del settore assicurativo, traducendo il principio legislativo in regole operative concrete destinate a incidere sulle prassi di imprese e intermediari.

Un cambiamento che incide su informativa e responsabilità di imprese e distributori, e che ci ricorda come la compliance possa essere anche strumento di equità e tutela.

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